CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII
Art. 2034
Obbligazioni naturali.
In vigore dal 19 apr 1942
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2034