Art. 2034 · Obbligazioni naturali.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VII

Art. 2034

2155 / 3261

Obbligazioni naturali.

In vigore dal 19 apr 1942
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
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