Art. 2032 · Ratifica dell'interessato.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VI

Art. 2032

2153 / 3261

Ratifica dell'interessato.

In vigore dal 19 apr 1942
La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.
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