CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VI
Art. 2032
2153 / 3261Ratifica dell'interessato.
In vigore dal 19 apr 1942
La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2032