CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII
Art. 2035
2156 / 3261Prestazione contraria al buon costume.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2035