Art. 52
Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-52
Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
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Prima che avvenga l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, è obbligatorio redigere l'inventario dei beni stessi. Una volta ottenuta, l'immissione conferisce a chi la ottiene e ai suoi successori il potere di amministrare i beni della persona assente. Essa attribuisce inoltre la rappresentanza in giudizio dell'assente e il godimento delle relative rendite, nei limiti previsti dalla legge.
La norma disciplina la gestione e la tutela del patrimonio dell'assente, consentendo a determinati soggetti di amministrare i beni e goderne le rendite garantendone la previa quantificazione.
Si applica a coloro che ottengono l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e ai loro successori.
Un soggetto ottiene l'immissione nel possesso temporaneo del patrimonio di un familiare assente dopo aver redatto l'inventario dei beni. Da questo momento, può amministrare tali proprietà, rappresentare l'assente nelle cause giudiziarie e percepirne le rendite nei limiti di legge.
È obbligatoria la preventiva formazione dell'inventario dei beni prima di procedere con l'immissione nel possesso temporaneo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.