CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo I

Art. 52

Effetti della immissione nel possesso temporaneo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-52

In sintesi

Prima che avvenga l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, è obbligatorio redigere l'inventario dei beni stessi. Una volta ottenuta, l'immissione conferisce a chi la ottiene e ai suoi successori il potere di amministrare i beni della persona assente. Essa attribuisce inoltre la rappresentanza in giudizio dell'assente e il godimento delle relative rendite, nei limiti previsti dalla legge.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la gestione e la tutela del patrimonio dell'assente, consentendo a determinati soggetti di amministrare i beni e goderne le rendite garantendone la previa quantificazione.

A chi si applica

Si applica a coloro che ottengono l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e ai loro successori.

Esempio pratico

Un soggetto ottiene l'immissione nel possesso temporaneo del patrimonio di un familiare assente dopo aver redatto l'inventario dei beni. Da questo momento, può amministrare tali proprietà, rappresentare l'assente nelle cause giudiziarie e percepirne le rendite nei limiti di legge.

Adempimenti e conseguenze

È obbligatoria la preventiva formazione dell'inventario dei beni prima di procedere con l'immissione nel possesso temporaneo.

Domande frequenti

Cosa deve essere fatto prima dell'immissione nel possesso temporaneo dei beni?L'immissione nel possesso temporaneo deve essere obbligatoriamente preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
Quali poteri conferisce l'immissione nel possesso temporaneo?Attribuisce l'amministrazione dei beni dell'assente, la sua rappresentanza in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti.
Gli effetti dell'immissione si estendono anche ai successori?Sì, i poteri e i diritti attribuiti dall'immissione nel possesso temporaneo spettano sia a coloro che l'ottengono, sia ai loro successori.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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