CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I
Art. 57
Prova della morte dell'assente.
In vigore dal 19 apr 1942
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-57