CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 59
Termine per la rinnovazione dell'istanza.
In vigore dal 19 apr 1942
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-59