CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I
Art. 54
Limiti alla disponibilità dei beni.
In vigore dal 19 apr 1942
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-54