CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I
Art. 53
Godimento dei beni.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-53