CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I
Art. 51
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-51