CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III
Art. 47
Elezione di domicilio.
In vigore dal 19 apr 1942
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-47