CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo III

Art. 42

Diversa destinazione dei fondi.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-42

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