Art. 41
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-41
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
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Se un comitato non ha ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono di persona e insieme (in solido) per i debiti e gli impegni presi. Al contrario, le persone che hanno solo promesso un contributo economico (sottoscrittori) sono tenute unicamente a versare quanto dichiarato. Inoltre, il comitato ha la facoltà di agire o essere chiamato in giudizio attraverso la persona del suo presidente.
La norma tutela i creditori che contrattano con un comitato privo di personalità giuridica, stabilendo la responsabilità personale dei componenti e circoscrivendo al contempo il dovere di chi ha solo promesso offerte.
Si applica ai componenti del comitato senza personalità giuridica, ai suoi sottoscrittori e al presidente dell'ente.
Un comitato senza personalità giuridica organizza una festa di beneficenza e acquista materiale da un fornitore senza poi pagarlo. Il fornitore può chiedere il pagamento integrale direttamente ai singoli componenti del comitato. Chi aveva solo promesso una donazione, invece, deve versare unicamente la cifra che si era impegnato a donare.
I componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in assenza di personalità giuridica; i sottoscrittori hanno l'obbligo di effettuare le oblazioni promesse.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.