CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III
Art. 44
Trasferimento della residenza e del domicilio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-44