CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo III
Art. 39
Comitati.
In vigore dal 19 apr 1942
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-39