CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo III
Art. 38
Obbligazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-38