CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo III
Art. 36
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-36