CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo III

Art. 40

Responsabilità degli organizzatori.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-40

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