Art. 43
Domicilio e residenza.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-43
Domicilio e residenza.
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La norma stabilisce i criteri per individuare il domicilio e la residenza di una persona. Il domicilio corrisponde al luogo in cui una persona ha fissato la sede principale dei propri affari e interessi economici o personali. La residenza, invece, coincide con il luogo in cui la persona dimora in modo abituale. In questo modo, la legge distingue chiaramente tra il centro delle attività di un individuo e il luogo della sua vita quotidiana.
La norma definisce formalmente i concetti di domicilio e residenza per collegare giuridicamente una persona ai luoghi in cui svolge le proprie attività e in cui vive stabilmente.
La disposizione si applica a qualsiasi persona fisica che debba individuare la sede dei propri affari o la propria dimora abituale.
Un professionista vive stabilmente con la propria famiglia in una determinata città, dove ha la sua dimora abituale (residenza). Al contempo, concentra la gestione dei propri affari e delle attività economiche in un'altra città, dove si trova il suo domicilio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.