CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo III

Art. 43

Domicilio e residenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-43

In sintesi

La norma stabilisce i criteri per individuare il domicilio e la residenza di una persona. Il domicilio corrisponde al luogo in cui una persona ha fissato la sede principale dei propri affari e interessi economici o personali. La residenza, invece, coincide con il luogo in cui la persona dimora in modo abituale. In questo modo, la legge distingue chiaramente tra il centro delle attività di un individuo e il luogo della sua vita quotidiana.

Perché esiste questa norma

La norma definisce formalmente i concetti di domicilio e residenza per collegare giuridicamente una persona ai luoghi in cui svolge le proprie attività e in cui vive stabilmente.

A chi si applica

La disposizione si applica a qualsiasi persona fisica che debba individuare la sede dei propri affari o la propria dimora abituale.

Esempio pratico

Un professionista vive stabilmente con la propria famiglia in una determinata città, dove ha la sua dimora abituale (residenza). Al contempo, concentra la gestione dei propri affari e delle attività economiche in un'altra città, dove si trova il suo domicilio.

Domande frequenti

Cos'è il domicilio secondo il Codice Civile?Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.
Come viene definita la residenza?La residenza è il luogo in cui la persona ha stabilito la propria dimora abituale.
Domicilio e residenza coincidono necessariamente?Non necessariamente, poiché il domicilio riguarda il centro degli affari e degli interessi, mentre la residenza riguarda il luogo di dimora abituale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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