CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo III

Art. 46

Sede delle persone giuridiche.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell' o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-46

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