CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III
Art. 46
Sede delle persone giuridiche.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell' o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-46