Disposizioni sulla legge in generaleCapo II

Art. 16

Trattamento dello straniero.

In vigore dal 19 apr 1942
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-16

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