Disposizioni sulla legge in generale›Capo II
Art. 16
Trattamento dello straniero.
In vigore dal 19 apr 1942
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-16