Disposizioni sulla legge in generaleCapo II

Art. 12

Interpretazione della legge.

In vigore dal 19 apr 1942
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-12

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