Disposizioni sulla legge in generaleCapo II

Art. 11

Efficacia della legge nel tempo.

In vigore dal 19 apr 1942
Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-11

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