Disposizioni sulla legge in generale›Capo II
Art. 14
Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.
In vigore dal 19 apr 1942
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-14