Disposizioni sulla legge in generaleCapo II

Art. 15

Abrogazione delle leggi.

In vigore dal 19 apr 1942
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-15

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