Disposizioni sulla legge in generale›Capo II
Art. 15
15 / 3261Abrogazione delle leggi.
In vigore dal 19 apr 1942
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
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