Art. 15 · Abrogazione delle leggi.
Disposizioni sulla legge in generaleCapo II

Art. 15

15 / 3261

Abrogazione delle leggi.

In vigore dal 19 apr 1942
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
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