Art. 50
Immissione nel possesso temporaneo dei beni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-50
Immissione nel possesso temporaneo dei beni.
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Una volta che la sentenza di dichiarazione di assenza è eseguibile, il tribunale ordina l'apertura degli eventuali atti di ultima volontà dell'assente su richiesta di chi vi ha interesse o del pubblico ministero. I presunti eredi testamentari o legittimi possono chiedere di essere immessi nel possesso temporaneo dei beni. Allo stesso modo, legatari, donatari e titolari di diritti dipendenti dalla morte possono domandare di esercitarli in via provvisoria. Chi ha obbligazioni che si estinguerebbero con la morte dell'assente può ottenerne l'esonero temporaneo, ad eccezione delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434. Per accedere a questi benefici è necessario prestare una cauzione fissata dal tribunale o sottostare ad altre cautele stabilite dal giudice se non si è in grado di fornirla.
La norma mira a gestire e tutelare temporaneamente il patrimonio di una persona dichiarata assente, consentendo a eredi e altri soggetti interessati di amministrarne i beni o esercitare diritti collegati alla sua eventuale morte.
Si applica ai presunti eredi (testamentari o legittimi), legatari, donatari, debitori dell'assente (eccetto per obblighi alimentari) e a chiunque abbia diritti dipendenti dalla morte della persona dichiarata assente.
A seguito della dichiarazione di assenza di un uomo, i suoi figli chiedono al tribunale l'apertura del testamento e l'immissione nel possesso temporaneo della sua abitazione. Il tribunale autorizza la richiesta dopo che i figli hanno prestato la cauzione economica stabilita dal giudice a garanzia dei beni.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio dei diritti o l'esonero dalle obbligazioni è obbligatorio prestare cauzione nella misura stabilita dal tribunale o sottostare alle diverse cautele imposte dal giudice.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.