CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo I

Art. 50

Immissione nel possesso temporaneo dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'. Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-50

In sintesi

Una volta che la sentenza di dichiarazione di assenza è eseguibile, il tribunale ordina l'apertura degli eventuali atti di ultima volontà dell'assente su richiesta di chi vi ha interesse o del pubblico ministero. I presunti eredi testamentari o legittimi possono chiedere di essere immessi nel possesso temporaneo dei beni. Allo stesso modo, legatari, donatari e titolari di diritti dipendenti dalla morte possono domandare di esercitarli in via provvisoria. Chi ha obbligazioni che si estinguerebbero con la morte dell'assente può ottenerne l'esonero temporaneo, ad eccezione delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434. Per accedere a questi benefici è necessario prestare una cauzione fissata dal tribunale o sottostare ad altre cautele stabilite dal giudice se non si è in grado di fornirla.

Perché esiste questa norma

La norma mira a gestire e tutelare temporaneamente il patrimonio di una persona dichiarata assente, consentendo a eredi e altri soggetti interessati di amministrarne i beni o esercitare diritti collegati alla sua eventuale morte.

A chi si applica

Si applica ai presunti eredi (testamentari o legittimi), legatari, donatari, debitori dell'assente (eccetto per obblighi alimentari) e a chiunque abbia diritti dipendenti dalla morte della persona dichiarata assente.

Esempio pratico

A seguito della dichiarazione di assenza di un uomo, i suoi figli chiedono al tribunale l'apertura del testamento e l'immissione nel possesso temporaneo della sua abitazione. Il tribunale autorizza la richiesta dopo che i figli hanno prestato la cauzione economica stabilita dal giudice a garanzia dei beni.

Adempimenti e conseguenze

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio dei diritti o l'esonero dalle obbligazioni è obbligatorio prestare cauzione nella misura stabilita dal tribunale o sottostare alle diverse cautele imposte dal giudice.

Domande frequenti

Chi può richiedere l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente?L'apertura può essere ordinata dal tribunale su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse, purché la sentenza che dichiara l'assenza sia divenuta eseguibile.
Tutti i debitori possono essere temporaneamente liberati dai loro obblighi verso l'assente?Possono essere temporaneamente esonerati coloro che sarebbero liberati dalla morte dell'assente, ma sono espressamente escluse le obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.
Cosa succede se un erede non può versare la cauzione stabilita dal tribunale?Se chi ne fa richiesta non è in grado di dare la cauzione, il tribunale può disporre altre cautele tenendo conto delle qualità personali e del grado di parentela con l'assente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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