CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo III
Art. 40
71 / 3261Responsabilità degli organizzatori.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-40