Art. 41 · Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo III

Art. 41

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Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-41