CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo III
Art. 42
73 / 3261Diversa destinazione dei fondi.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-42