Art. 47 · Elezione di domicilio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo III

Art. 47

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Elezione di domicilio.

In vigore dal 19 apr 1942
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-47