Art. 53 · Godimento dei beni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo I

Art. 53

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Godimento dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
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