CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 58
Dichiarazione di morte presunta dell'assente.
In vigore dal 18 dic 2025
Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l', su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell', può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-58