CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 62
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.
In vigore dal 19 apr 1942
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall' può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-62