CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo II

Art. 65

Nuovo matrimonio del coniuge.

In vigore dal 19 apr 1942
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-65

In sintesi

La norma stabilisce che il coniuge di una persona dichiarata morta presunta ha la facoltà di sposarsi nuovamente. Questa possibilità sorge solo nel momento in cui la sentenza che accerta la morte presunta diventa eseguibile. Fino a quel momento, il nuovo matrimonio non può essere celebrato.

Perché esiste questa norma

La norma consente al coniuge della persona dichiarata presuntivamente morta di ricostituire la propria vita familiare risposandosi.

A chi si applica

Si applica al coniuge della persona nei cui confronti è stata emessa ed è divenuta eseguibile una sentenza di morte presunta.

Esempio pratico

A seguito della scomparsa di una persona, il tribunale emette una sentenza di dichiarazione di morte presunta. Una volta che tale provvedimento diventa formalmente eseguibile, il coniuge rimasto può celebrare validamente un nuovo matrimonio.

Domande frequenti

Quando può risposarsi il coniuge?Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio solo quando la sentenza che dichiara la morte presunta è divenuta eseguibile.
Basta l'emissione della sentenza di morte presunta per potersi risposare subito?No, il testo specifica chiaramente che la sentenza deve essere divenuta eseguibile.
La facoltà di contrarre nuovo matrimonio è riservata solo al coniuge?Sì, la disposizione riguarda espressamente la possibilità per il coniuge di contrarre un nuovo matrimonio.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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