Art. 65
Nuovo matrimonio del coniuge.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-65
Nuovo matrimonio del coniuge.
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La norma stabilisce che il coniuge di una persona dichiarata morta presunta ha la facoltà di sposarsi nuovamente. Questa possibilità sorge solo nel momento in cui la sentenza che accerta la morte presunta diventa eseguibile. Fino a quel momento, il nuovo matrimonio non può essere celebrato.
La norma consente al coniuge della persona dichiarata presuntivamente morta di ricostituire la propria vita familiare risposandosi.
Si applica al coniuge della persona nei cui confronti è stata emessa ed è divenuta eseguibile una sentenza di morte presunta.
A seguito della scomparsa di una persona, il tribunale emette una sentenza di dichiarazione di morte presunta. Una volta che tale provvedimento diventa formalmente eseguibile, il coniuge rimasto può celebrare validamente un nuovo matrimonio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.