CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 68
Nullità del nuovo matrimonio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio contratto a norma dell' è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-68