CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 67
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
In vigore dal 19 apr 1942
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-67