CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III
Art. 70
Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.
Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-70