CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III
Art. 70
102 / 3261Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.
Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-70