Art. 70 · Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo III

Art. 70

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Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.
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