Art. 75
Linee della parentela.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-75
Linee della parentela.
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La norma distingue la parentela in due categorie: in linea retta e in linea collaterale. Sono parenti in linea retta le persone che discendono direttamente l'una dall'altra, come genitori e figli. Sono invece parenti in linea collaterale coloro che condividono un antenato comune (stipite comune), ma non discendono direttamente l'uno dall'altro, come fratelli o cugini. Questa distinzione serve a stabilire la natura esatta del vincolo di parentela.
La norma definisce i criteri fondamentali per distinguere le diverse tipologie di legame familiare basate sulla discendenza.
Si applica a tutte le persone fisiche legate da un vincolo di parentela derivante da una discendenza diretta o comune.
Un padre e un figlio sono parenti in linea retta perché il figlio discende direttamente dal padre. Due fratelli sono invece parenti in linea collaterale perché condividono gli stessi genitori (lo stipite comune), ma non discendono l'uno dall'altro.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.