CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 76
Computo dei gradi.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-76