CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I
Art. 79
Effetti.
In vigore dal 19 apr 1942
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-79