CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo II

Art. 83

Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-83

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