CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo II
Art. 83
115 / 3261Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-83