Art. 86
Libertà di stato.
Note all'articolo
- La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
Le tue annotazioni
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Libertà di stato.
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La disposizione stabilisce che una persona non può sposarsi se ha già un vincolo matrimoniale in corso. Lo stesso divieto vale anche per chi è già legato da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente. In sostanza, per poter celebrare un valido matrimonio è necessario essere liberi da precedenti legami formali di questo tipo.
La norma tutela il principio della libertà di stato e l'unicità del vincolo, impedendo a chi è già sposato o unito civilmente di costituire un nuovo legame.
Si applica a chiunque intenda contrarre matrimonio ed è già vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso.
Una persona attualmente sposata o unita civilmente con un partner dello stesso sesso decide di risposarsi con un'altra persona. In base a questa norma, non potrà celebrare il nuovo matrimonio finché permane il precedente vincolo.
Divieto di contrarre matrimonio in presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di un'unione civile.
La legge numero 76 del 20 maggio 2016, con l'articolo 1, commi 32 e 35, ha modificato l'articolo 86 del Codice Civile estendendo l'impedimento a contrarre matrimonio anche a chi è vincolato da una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.