CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. I
Art. 86
118 / 3261Libertà di stato.
In vigore dal 5 giu 2016
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
Note all'articolo
- La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-86