CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. I

Art. 85

Interdizione per infermità di mente.

In vigore dal 19 apr 1942
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-85

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