CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. I
Art. 85
117 / 3261Interdizione per infermità di mente.
In vigore dal 19 apr 1942
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-85