CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. I
Art. 88
Delitto.
In vigore dal 19 apr 1942
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-88