CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. I
Art. 92
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli , numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell', quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-92